RLS: chi è e i compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.



Con la sigla RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) si fa riferimento a una o più persone elette o designate per rappresentare i lavoratori di una data società, in merito a temi come la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. L’elezione di tale figura riguarda qualsiasi azienda o unità produttiva, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e degli accordi tra le parti: 

  • RLS eletto dai lavoratori al loro interno, in aziende fino a 15 dipendenti
  • RLS eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, in mancanza di queste, al loro interno, nelle aziende con più di 15 dipendenti

A seconda del tipo di azienda vi è un determinato numero di RLS da poter eleggere. L’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 individua tre differenti classi aziendali, suddivise per numero di dipendenti: 

  • le aziende fino a 200 dipendenti possono eleggere 1 RLS
  • le aziende da 201 a 1000 dipendenti possono eleggere 3 RLS
  • la aziende con più di 1000 dipendenti possono eleggere 6 RLS

Occorre sottolineare però come il numero di RLS possa risultare differente, in base agli addetti, nel caso in cui esista un differente accordo tra le parti.

RLS, quali sono i suoi compiti

Svariati i soggetti aziendali impegnati in ambito salute e sicurezza. L’RLS è però l’unico autorizzato a interagire con tutti gli altri, in qualità di fiduciario dei lavoratori, parlando per conto loro. Ecco i compiti che questi è chiamato a gestire dopo l’elezione o designazione: 

  • sorvegliare la generale qualità dell’ambiente di lavoro, con particolare attenzione alle condizioni igieniche
  • prendere parte ad ogni fase del processo di prevenzione dei rischi lavorativi. Si va dall’individuazione del possibile pericolo fino alla progettazione delle misure di prevenzione e protezione, con relativa applicazione
  • porsi come punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato e istituzioni

Come eleggere l’RLS

Numerosi sono i casi aziendali da considerare in merito all’elezione dell’RLS. Ecco i due possibili scenari:

  • Azienda priva di un’organizzazione sindacale.I lavoratori individuano una commissione elettorale al loro interno. Questa dovrà essere composta da almeno due persone, chiamate a ricoprire le funzioni di segretario e scrutatore, che dovranno in seguito comunicare i nominativi selezionati all’azienda. Il segretario del seggio e la direzione aziendale indicano un giorno e un orario per le elezioni, comunicando il tutto ai lavoratori e allo scrutatore con almeno 5 giorni d’anticipo. Ogni lavoratore ha diritto al voto, anche coloro che vantano un contratto temporaneo. Il tutto si svolge in una sola giornata, all’inizio e alla fine di ogni turno, con scrutinio segreto. Risultano eleggibili tutti i dipendenti, a patto che non siano in prova. L’elezione prevede un mandato di tre anni.
  • Azienda con organizzazione sindacale. Si procede secondo quanto indicato dall’accordo interconfederale di riferimento. Occorre individuare il candidato o i candidati tra i componenti della rappresentanza sindacale aziendale o rappresentanza sindacale unitaria. 

La formazione e gli strumenti dell’RLS

Una volta eletto, l’RLS deve seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore su materie relative la sua attività. La formazione si svolgerà a spese del datore di lavoro, con programma incentrato sui rischi esistenti nel settore in cui l’azienda svolge la propria attività.

L’RLS deve avere inoltre i mezzi necessari per l’esercizio delle proprie funzioni. Per quanto non obbligatorio, si consiglia la seguente attrezzatura: 

  • un luogo fisico nel quale conservare la documentazione e organizzare il proprio lavoro
  • un computer connesso a una rete internet
  • un telefono e, eventualmente, un fax
  • liste di controllo dei principali fattori di rischio in azienda

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