Legge 68/99, come ottimizzare un'azienda

La Legge 68/99 è volta all'inserimento e all'integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.



Come ben si capisce già dal suo primo articolo, la legge n° 68 del 1999 (Legge 68/99) mira alla "promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”

In altre parole, la norma riguarda l'obbligo di assunzione - in capo ai datori di lavoro - di almeno un lavoratore disabile iscritto all’apposito registro dell’Agenzia del lavoro della provincia di riferimento. Tale diritto è riconosciuto anche al lavoratore disabile extracomunitario, la quale disabilità sia stata accertata da uno degli enti italiani competenti.

Che cos'è la legge 68/99

La legge 68/99 si riferisce al contesto più generale delle assunzioni lavorative delle categorie svantaggiate tra le quali, principalmente, i lavoratori disabili. In quest'ottica, colma un enorme vuoto normativo mai preso in considerazione prima della sua emanazione.

Nello specifico, la norma dichiara che per qualsiasi ente, privato o pubblico, il quale abbia un numero di dipendenti pari o superiore a 15, sorga in capo all'azienda l'obbligo di assunzione di un data e definita quota di lavoratori con disabilità. In base a tale quota, l'azienda potrà avere accesso ad agevolazioni per supporti tecnici o consulenziali, sebbene il 100% della retribuzione rimanga a carico del datore di lavoro.

Le assunzioni in sé necessitano di determinate clausole e devono seguire determinati format che sono comunque indicati nella legge 68/99. Con il passare degli anni, a tale legge si sono aggiunte numerose circolari emanate dall'INPS che hanno portato al complesso risultato odierno.

Come ottimizzare la propria azienda secondo la legge 68/99

Iniziamo dunque a capire quali sono le parti più importanti di tale legge, e nello specifico: chi sono i soggetti beneficiari, qual è la quota disabili da assumere e quali sono gli obblighi in capo al datore di lavoro.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, l'INPS ha rilasciato una lista di tutti coloro che possono essere identificati come tali. Sono quindi beneficiari:

  • i soggetti in età lavorativa affetti da disabilità fisiche, psichiche e/o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile
  • gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall’ente italiano INAIL
  • i non vedenti o i sordomuti di cui alle leggi n. 38 e 381 del 1970
  • gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria del T.U. sulle pensioni di guerra
  • le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e i loro familiari (legge n.407/ 23.11.98).

Oltre lo stato di disabilità accertata da uno degli enti italiani competenti, il lavoratore disabile per essere beneficiario di tale legge deve anche essere in una condizione di disoccupazione ed inoltre deve essere iscritto in apposito elenco per il collocamento obbligatorio.

Per quanto riguarda il numero di soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette (sopra citate), le quote variano in base al numero di dipendenti già assunti.

Se si superano:

  • i 15 dipendenti, si deve assumere 1 lavoratore disabile
  • i 30 dipendenti, si deve assumere 2 lavoratori disabili
  • i 50 dipendenti, il numero dei lavoratori disabili deve essere pari o superiore al 7% dei lavoratori occupati.

Oltre questi, per tutte le aziende che superino i 50 dipendenti, sorge l'obbligo di assumere per la quota dell'1% vedove, orfani o profughi.

Per quanto riguarda gli obblighi sorti in capo al datore di lavoro, questo deve presentare richiesta di assunzione del lavoratore disabile entro 60 giorni dal momento di insorgenza di tale obbligo presentandosi presso qualsiasi ufficio competente.

Inoltre, il datore può effettuare una richiesta nominativa solo per un dato numero di dipendenti. In particolare, se il numero di dipendenti già assunto è:

  • tra i 15 e i 35, la richiesta è sempre consentita
  • tra i 36 e i 50, la richiesta è consentita per il 50% dei lavoratori da assumere
  • maggiore di 60, la richiesta è consentita per il 60% dei lavoratori da assumere

Il datore di lavoratore deve infine denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno presso la Direzione provinciale del lavoro l'elenco dei lavoratori complessivamente assunti.

 


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